Modena: cosa e chi è la badante?
Assumere una badante per assistenza anziani a Modena non è cosa da poco, in quanto trattasi di una vera e propria assunzione lavorativa e non, come i più considerano, una assunzione lavorativa di serie B.
Aes Domicilio svolge il proprio lavoro, non solo selezionando la badante migliore a Modena, ma seguendo e aiutando la famiglia ad affrontare l’iter di preparazione dell’assunzione.
La figura del badante convivente a Modena rientra tra le categorie del rapporto di lavoro domestico, ovvero quel rapporto di lavoro che viene svolto esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro. Nello specifico, la figura di badante è attribuita a quei lavoratori che assistono persone che non sono in condizioni di piena autosufficienza, o che comunque hanno bisogno di assistenza in ragione di condizioni di salute o di età.
Con la Finanziaria del 2005, Legge n. 311 del 2004, è stata introdotta per la prima volta la definizione del termine “badante”, affermando che il badante altri non è che il lavoratore addetto all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Il/la badante si differenzia dalla colf a Modena poiché quest’ultima ha come obiettivo prioritario dell’intervento la casa e come corollario a ciò la cura dei suoi abitanti; invece, nella figura del/della badante le priorità si rovesciano.
Rientrando nella fattispecie di lavoro domestico, è assoggettato ad una disciplina speciale sia per quel che riguarda il rapporto di lavoro, sia in relazione al regime di sicurezza sociale. Infatti, il rapporto di lavoro dei dipendenti domestici è regolato dalle norme di fonte legislativa (tra cui artt. 2240-2246 c.c. e L. 339 del 1958) e da quanto contenuto nel CCNL del Lavoro Domestico.
Invece, per l’assunzione di badanti provenienti da Paesi extracomunitari è utile fare una precisazione, se il lavoratore fosse già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, l’assunzione del badante avviene con le medesime modalità ordinarie in vigore per i lavoratori italiani, con in più l’obbligo di invio allo Sportello Unico dell’Immigrazione del contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge, invece, per il lavoratore badante residente all’estero, il rapporto di lavoro si costituisce seguendo una determinata procedura finalizzata ad ottenere il nulla osta al lavoro che consente l’ingresso in Italia dello straniero e la concessione del permesso di soggiorno, il c.d. Decreto Flussi.
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